Obbligo vaccinale illegittimo? Il 28 aprile scorso, il giudice del lavoro del Tribunale di Padova, Roberto Beghini, ha accolto il ricorso di un’operatrice sanitaria dell’azienda Ulss n.6 Euganea che era stata sospesa dalle sue mansioni per non aver fatto il vaccino, obbligatorio per la categoria fino alla fine dellâanno corrente (31 dicembre 2022), come stabiito dal nuovo decreto.
Nella sentenza, pubblicata sul sito Firenze Post, si sottolinea l’irragionevolezza dell’obbligo di immunizzazione, che secondo il giudice darebbe garanzie “pari a zeroâ sulla prevenzione dal contagio da Covid-19.
“Obbligo vaccinale non preserva la salute degli ospiti”: la sentenza del Tribunale di Padova

All’interno della sentenza del Tribunale di Padova in merito all’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari si legge:
L’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori in questione non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge, quello di preservare la salute degli ospiti: e qui risiede lâirragionevolezza della norma ai sensi dellâart. 3 Cost.. Può infatti considerarsi notorio il fatto che la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale, può comunque contrarre il virus e può quindi contagiare gli altri.
Può dunque notoriamente accadere, ed effettivamente accade, come conferma lâesperienza quotidiana, che una persona vaccinata contragga il virus e contagi le altre persone (vaccinate o meno che siano). Come emerge dai dati forniti dal Ministero della Salute nonostante lâavvio della campagna vaccinale, il numero di contagi piĂš elevato in assoluto dallâinizio della pandemia, pari a + 220.532, è stato registrato lâ11.01.2022.
Il giudice: “Il tampone dĂ piĂš garanzie del vaccino”
All’interno del provvedimento sull’obbligo vaccinale del Tribunale di Padova in merito alla vicenda dell’operatrice sanitaria sospesa, viene evidenziato pure che il tampone, rispetto alla vaccinazione, darebbe molte piĂš garanzie di assenza di contagio.
Si legge: “La persona vaccinata, che non si sia sottoposta al tampone, può essere ugualmente infetta e può quindi ugualmente infettare gli altri: la garanzia che la persona vaccinata non sia infetta, è pari a zero. Invece la persona che, pur non vaccinata, si sia sottoposta al tampone, può ragionevolmente considerarsi non infetta per un limitato periodo di tempo. In tal caso, la garanzia che ella non abbia contratto il virus, non è assoluta, ma è certamente superiore a zeroâ.
Poi viene ribadito: “Nessun dubbio che il tampone accerti lâinesistenza della malattia solo alla data in cui viene effettuato; ma ciò costituisce un dato comune a tutti gli accertamenti diagnostici e tale è il motivo per cui esso deve essere ripetuto periodicamente. La garanzia fornita dal tampone, ripetesi, è senzâaltro relativa; ma quella data dal vaccino è pari a zero. Quanto allo âstressâ delle strutture sanitarie, è notorio che il tampone viene effettuato anche dalle farmacie e che il costo è sostenuto dal privatoâ.
“Obbligo vaccinale irragionevole e contro i principi di proporzionalitĂ ”
Infine, il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Padova Roberto Beghini torna a sottolineare nella sentenza l’irragionevolezza e la sproporzionalitĂ dell’obbligo vaccinale per i sanitari. Scrive:
La normativa italiana che sospende drasticamente dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore che non intenda vaccinarsi, sembra violare anche il principio di proporzionalitĂ sancito dallâart. 52, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione, secondo cui âeventuali limitazioni allâesercizio dei diritti e delle libertĂ riconosciuti dalla presente Carta (tra cui il diritto di lavorare di cui allâart. 15 della stessa Carta, ndr) devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertĂ ”.
Nel rispetto del principio di proporzionalitĂ , possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalitĂ di interesse generale riconosciute dallâUnione o allâesigenza di proteggere i diritti e le libertĂ altruiâ (v. anche lâart. 5 del Trattato sullâUnione europea e protocollo n. 2, versione consolidata come modificata dallâarticolo 1 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificata dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, in G.U. n. 185 del 8-8-2008 â suppl. ordinario n. 188).
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dellâUnione, il rispetto del principio di proporzionalitĂ presuppone lâadempimento di tre condizioni cumulative: attitudine, necessitĂ e proporzionalitĂ in senso stretto. Per attitudine, si intende lâidoneitĂ della misura a perseguire la finalitĂ prefissata. La condizione di necessitĂ esige che la misura presa costituisca lâopzione arrecante il minor pregiudizio possibile agli interessi in causa.
Infine, il sacrificio imposto dalla stessa deve poter essere ragionevolmente esigibile (v. ad esempio CGUE sez. grande, 8.03.2022, in C-205/20; sez. I, 21 luglio 2011, in C- 2/10; sez. VI, 16 gennaio 2003 in C-12/00; e sez. VI, 16 gennaio 2003 in C-14/00). Nella specie, la disciplina italiana, che sospende drasticamente dal lavoro e dallâintera retribuzione il lavoratore che non intende vaccinarsi, senza prevedere alcuna soluzione alternativa o intermedia, sembra violare il principio di proporzionalitĂ sotto tutti e tre i profili, perchĂŠ, come visto, non è necessaria nĂŠ raggiunge lo scopo di evitare il contagio, ed impone al lavoratore un sacrificio allâevidenza completamente insostenibile, privandolo integralmente e drasticamente dellâunico mezzo che consente a lui ed alla sua famiglia unâesistenza libera e dignitosa.
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